scissione comporta
"trasferimento" di beni
Not. Giovanni De Marchi
La scissione
comporta "trasferimento" dei beni?
La Alfa SpA e la
Beta SpA redigono un progetto di scissione in cui si prevede che entri nel patrimonio
della Beta gran parte del patrimonio della Alfa, costituito in svariate
migliaia di terreni, pozzi, ecc., che neanche la scindenda Alfa è in grado di
elencare e descrivere (figuriamoci poi di ottenere i relativi certificati di
destinazione urbanistica!).
Insomma, alla
scissione si applicano le Leggi 47/1985 e 165/1990?
Sui libri si legge
di no, per i soliti discorsi (natura di atto modificativo e non di atto
traslativo, ecc.), che però sono considerazioni svolte di solito per la fusione
e applicate "di riflesso" alla scissione: ma davvero si applicano
anche a quest'istituto, soprattutto in una scissione parziale come la mia nella
quale, in realtà (diciamolo, seppur sommessamente), un trasferimento da una
società all'altra, entrambe già costituite, c'è?
E poi, di solito
si dice che la scissione non è soggetta alle prescrizioni della L. 47/85 ma,
"per quanto possa occorrere"...
Not. Riccardo Ricciardi
Prudenzialmente è bene considerare
l’atto di scissione che contenga trasferimento di beni immobili alla stregua di
un normale atto di trasferimento di diritti reali, anche se è stato sostenuto
che l'atto di scissione, come l'atto di fusione, non rientra fra gli atti
soggetti all'applicazione degli artt. 17, 18 e 40 della legge 47.
Secondo il C.N.N.,
infatti, l'atto di scissione e l'atto di fusione, lungi dal mirare al
"trasferimento o costituzione o scioglimento di diritti reali relativi ad
edifici (art. 17, c. 1, L. 47/1985), sono solo volti a una nuova
regolamentazione dei soggetti societari interessati.
Ne consegue che
non avrebbe senso di estendere norme concepite per la circolazione dei beni a
fattispecie mai implicanti un fenomeno di vera circolazione dei beni stessi.
Not. Giovanni Marasà
A me sembra
proprio che la fusione o la scissione non siano atti aventi per oggetto il
trasferimento di diritti reali immobiliari (eventuali atti elusivi o motivati
solo dagli immobili non cambiano le cose).
Trattare la
fusione e la scissione come atti di natura immobiliare, con tutto il corredo di
dichiarazioni,accertamenti,certificazioni,CDU e quant'altro richiesto dalla 47/1985,
avrebbe comportato in alcuni casi (non pochi,si pensi a società minerarie,di
estrazione di idrocarburi,elettriche,ferroviarie ecc...) l'impossibilità (conseguenza
abnorme e antigiuridica) di procedere a fusioni e scissioni nei termini di legge
o nei termini utili alle esigenze vitali delle imprese.
E poichè non è
possibile applicare il diritto a seconda del "cliente" o per
"prudenza" (così come il giudice non può non emanare sentenze per
prudenza o perchè il caso è difficile, in quei casi anche il notaio non
può rifiutarsi di stipulare: vedi anche l’art.27, L.N., e salve le norme
deontologiche che sono baluardo ai notai che svolgono seriamente la professione
e non certo ai notai che non si pongono alcun problema e superato il concorso
non vogliono più studiare ma solamente locupletare), dopo studi seguiti da
conformi decisioni giudiziali (ovviamente gli scarsi dissensi sono
fisiologici), che hanno confermato il parere di quei colleghi per primi posti
di fronte a "nuovi e complessi" casi (vedi la necessità di allegare certificati
di destginazione urbanistica provenienti da tutte le regioni e dalle isole ai
fini della validità dell'atto, ove gli immobili erano l'ultima cosa che
interessava), si è proceduto e si procede a numerose fusioni e scissioni senza le
menzioni e le allegazioni ex L. 47/1985 e L. 165/1990, trascrivendo gli atti ai
fini della continuità con opportune clausole autorizzative della trascrizione
mediante atti successivi meramente elencativi.